Comune di Cannole - Dettagli delibera di Giunta

comune di Cannole
Comune di Cannole

ERRATA CORRIGE DELIBERA N.41/2010;
Appello avverso sentenza n. 293/'09, del Giudice di Pace di Otranto, causa civile promossa da NOCCO S.R.L./comune di Cannole per randagismo - a seguito di chiamata in causa da parte dell'A.S.L. c/ Comune di Cannole per risarcimento danni - ; nomina legale di fiducia.

Delibera di giunta numero: 49
Data di emissione: 27/05/2010


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

CHE con sentenza n.293/2009 emanata dal G.Pace di Otranto il Comune di Cannole è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della Nocco S.r.l. ed al pagamento delle spese legali di quest'ultima;

Vista la documentazione e gli atti d’ufficio;

RITENUTO di dover proporre appello avverso la predetta sentenza nominando un legale di fiducia, atteso che in materia di randagismo l'orientamento attuale della giurisprudenza prevalente, segnatamente quello recentissimo della Corte di Cassazione, va nel senso dell'esclusione di una responsabilità esclusiva dell'ente comunale;

Vista la propria precedente delibera n. 41/’10 e ritenuto di integrarla con quanto sopra evidenziato a chiarimento delle motivazioni per l’appello;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge di conversione del D.l. Visco-Bersani n. 248/2006;
Acquisito sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 49 1° e 2° c. del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
UNANIME DELIBERA
1. Per i motivi meglio esposti in premessa e qui richiamati, di AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in nome e per conto dell’Ente al fine di appellare innanzi al Tribunale di Lecce sez. di Maglie la sentenza n. 293/’09 emessa, contro il Comune di Cannole, dal G. di P. di Otranto;
2. di SUPPORTARE l’attività del Sindaco per l’appello innanzi al Tribunale di Lecce sez. di Maglie nominando il legale di fiducia dell’A.C. individuato nel professionista avv. Giausa Marino con studio in Melendugno, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre quanto riterrà opportuno nell’interesse di questo Ente, con mandato di chiamata in causa, qualora necessario di: Società reale Mutua di Assicurazioni;
3. di PATTUIRE con il suddetto professionista, allo scopo di contenere le spese, la somma lorda di euro 800,00, oltre IVA e CAP come per legge, a titolo di “unico compenso” che sarà erogato a presentazione di regolare fattura, + spese sostenute entro il limite di €. 800,00;
4. di IMPUTARE la spesa presunta in €. 1.850,00 , all'intervento codice e numero 1.01.02.03 ex 1058 “Prestazione di servizi” del bilancio 2010 in corso di predisposizione;
5. di DARE ATTO che a conclusione del giudizio, in caso di sentenza favorevole per il Comune di Cannole, con vittoria di spese e competenze legali, e condanna alla rifusione della controparte, il legale nominato avrà diritto al pagamento anche delle competenze determinate e liquidate come da dispositivo del giudice adìto;
6. di COMUNICARE al professionista incaricato il presente deliberato a cura del Responsabile del servizio proponente.
7. di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
Per presa visione ed accettazione specifica dei punti 1,2,3,4 e5 della parte dispositiva del presente deliberato a valere quale pattuizione della parcella professionale.

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