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PARTE PRIMA: PRINCIPI FONDAMENTALI - POTERI E FUNZIONI
Art. 1 - Ente comune
1. Il Comune di CANNOLE, è ente locale autonomo ai sensi della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana; rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è titolare di poteri e funzioni propri che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi statali e regionali ed in conformità del presente Statuto che fissa anche le regole ed i criteri di autogoverno della comunità comunale.
3. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione dalla Provincia, secondo il principio di sussidiarietà e secondo le leggi e le norme statutarie vigenti.
4. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché potestà regolamentare impositiva e finanziaria, nei limiti e nel rispetto della legge e del presente Statuto.
Art. 2 - Territorio, sede, stemma e gonfalone
1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l’attività amministrativa nell’ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
2. Il territorio comunale è esteso per Ha. 2002 e confina con i territori comunali di BAGNOLO DEL SALENTO, CURSI, CASTRIGNANO DEI GRECI, CARPIGNANO SALENTINO, PALMARIGGI e OTRANTO.
3. Il Comune denomina borgate e frazioni; denomina e modifica la denominazione di Vie e Piazze.
4. Le adunanze degli organi collegiali e degli organismi elettivi del Comune si svolgono nella sede comunale; per esigenze particolari, possono avvenire in luoghi diversi.
5. La sede comunale è il Municipio.
6. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l’uso con apposito regolamento.
Art. 3 - Diritti civili e umani
1. Il Comune di CANNOLE riconosce e salvaguardia i valori civili, di uguaglianza, di democrazia e di libertà.
2. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, ripudia la guerra e riconosce il valore essenziale della pace e della cooperazione tra i popoli, esige, ed osserva il pieno rispetto dei diritti inalienabili della persona umana; promuove e favorisce ogni iniziativa diretta alla salvaguardia ed alla diffusione di tali principi e diritti.
3. Attua ed assicura ogni diritto, singolo e collettivo, previsto dalla Costituzione, dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto.
4. Afferma il valore del principio della solidarietà e ne favorisce lo sviluppo.
5. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
6. Pone in essere e svolge ogni attività, potestà e funzione diretta a realizzare quanto precede.
Art. 4 - Programmazione
1. Il Comune si ispira al metodo della programmazione come criterio guida della propria attività.
2. Per quanto di propria competenza e per ottimizzare l’impiego delle proprie risorse e garantire efficienza ed efficacia ai propri interventi, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, mediante piani generali, settoriali e progetti, annuali e pluriennali.
3. Concorre alla determinazione, specificazione ed attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e di altri Enti.
4. Partecipa, nei modi di legge, alla formazione dei piani regionali, provinciali ed intercomunali.
5. Nei casi di necessità può affidare lo studio e la messa a punto di particolari strumenti di programmazione e pianificazione ad organismi esterni, caratterizzati da elevato grado di qualificazione professionale, culturale e scientifica.
Art. 5 - Attività amministrativa comunale e suoi limiti
1. Il Comune agisce, nei limiti concessigli dalla normativa vigente, sempre nell’interesse e per lo sviluppo della propria comunità, promovendone il progresso civile, sociale, economico e culturale.
2. Ogni attività amministrativa comunale persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure.
3. Persegue ed assicura la piena realizzazione del principio di partecipazione.
4. In materia di partecipazione finanziaria, di tasse e di imposte rispetta ed applica i principi di legalità, di equità e di capacità contributiva.
Art. 6 - Assetto territoriale ed ambientale
1. Il Comune tutela e rispetta le risorse ed i beni naturali ed ambientali, sia promovendo la diffusione di una più sentita sensibilità collettiva, sia assumendo specifiche ed idonee iniziative di intervento concreto, anche a mezzo di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Per quanto di competenza, controlla il territorio: determinandone l’assetto, l’uso del suolo e del sottosuolo, il regime idrico ed idrogeologico; preservandolo da fattori inquinanti e cercando di prevenire calamità naturali; individuando aree verdi; realizzando rimboschimenti.
3. Protegge la fauna e ne favorisce il ripopolamento.
4. Disciplina e controlla gli scarichi delle acque e le immissioni atmosferiche ed acustiche.
5. Predispone strumenti di pronto intervento da prestare in caso di pubblica calamità.
6. Organizza lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti.
7. Esercita funzioni di indirizzo e controllo in materia di igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Collabora con la Regione e gli altri Enti Locali, nell’ambito dei piani e dei programmi d’intervento, alla cui formazione concorre.
Art. 7 - Urbanistica
1. Il Comune assicura uno sviluppo armonico per un migliore rapporto possibile tra insediamenti urbani, infrastrutture, impianti produttivi, in un quadro generale di difesa del territorio e delle risorse.
2. Predispone la pianificazione generale del territorio, nel rispetto delle norme vigenti e della vocazione delle sue parti.
3. Organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale.
4. Garantisce il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 8 - Sviluppo economico
1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di coordinare, indirizzare e guidare uno sviluppo economico ordinato della comunità.
2. Promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la realizzazione di opere di rilevante interesse e può partecipare ad iniziative socio-economiche, nel rispetto delle leggi vigenti e nell’interesse della propria comunità.
3. Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
4. Favorisce l’associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico.
5. Appresta e gestisce aree attrezzate per l’insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
6. Promuove e sostiene lo sviluppo delle attività agricole e la loro ordinata espansione, favorendo soprattutto quelle di prodotti tipici locali, con iniziative atte ad agevolarne la produzione e la commercializzazione.
7. Promuove e sostiene l’artigianato, con particolare attenzione a quello espressione dell’arte, tradizione e costumi locali.
8. Promuove lo sviluppo di attività turistiche ed agrituristiche.
9. Sviluppa iniziative di promozione agro-industriale.
Art. 9 - Servizi socio-culturali
1. Il Comune organizza servizi, orientando la propria attività ai criteri dell’utilità, della efficienza e della compatibilità con le risorse disponibili ed al rispetto del principio della capacità contributiva degli utenti.
2. Nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sussidi, sovvenzioni, contributi, ausili sia in danaro che in natura, a favore di singoli o gruppi, in conformità con l’apposito regolamento e con la normativa vigente.
3. Assicura i servizi sociali essenziali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
4. Concorre ad assicurare i servizi civici fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all’abitazione, ai trasporti, al turismo sociale, alle attività sportive e ricreative, all’impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
5. Concorre ad assicurare, con gli organismi sanitari, la tutela della salute, come fondamentale diritto dei cittadini, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei servizi socio-sanitari integrati.
6. Interviene in materia di tossicodipendenza ed alcolismo, con attività di informazione, prevenzione e tentando di eliminare la cause sociali alla base dei disagi.
7. Concorre alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari di interesse socio-culturale.
8. Tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale e culturale, anche con la partecipazione di risorse e di soggetti pubblici e privati.
9. Concorre ad attuare servizi di assistenza scolastica idonei a garantire il diritto allo studio ed in particolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
10. Riconosce le Organizzazioni del volontariato e le Associazioni di pubblico interesse esistenti sul territorio e ne favorisce lo sviluppo.
Art. 10 - Interventi in favore delle persone handicappate
1. Al fine di realizzare maggiori opportunità in favore delle persone handicappate, il Comune predispone interventi e strumenti nel campo dei servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi e del tempo libero, in collaborazione anche con Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private.
Art. 11 - Partecipazione
1. Il Comune persegue ed assicura la piena realizzazione del principio di partecipazione di tutti i cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e delle associazioni, alla attività politica, economica, sociale e culturale, quale condizione imprescindibile per garantire lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
2. Istituisce l’Albo Comunale delle Associazioni operanti nel territorio, per meglio coinvolgerle nell’attività amministrativa.
Art. 12 - Informazione
1. Il Comune riconosce il diritto fondamentale all’informazione e garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa, anche con l’istituzione di mezzi e strumenti di comunicazione, a mezzo di conferenze, incontri, dibattiti, frequenti con la comunità, di rapporti di collaborazione con la stampa e con l’informazione radiotelevisiva.
2. Almeno una volta l’anno, l’amministrazione in carica è tenuta a relazionare sulla sua attività.
PARTE SECONDA - ORDINAMENTO COMUNALE
Art. 14 - Organi
1. Sono organi del Comune:
Art. 15 - Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo, e rappresenta l’intera comunità.
Art. 16 - Competenze del Consiglio
1. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi, adottare le determinazioni e i provvedimenti attribuitigli e riservatigli dalla legge.
Art. 17 - Elezione e durata
1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 18 - Prerogative dei consiglieri comunali
1. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la comunità dei cittadini ed hanno la più totale libertà d’azione, d’espressione, d’opinione e di voto.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio.
4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti, aziende, istituzioni tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili al loro mandato, nonché fotocopia degli atti la cui divulgazione non sia vietata dalla legge.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi vanno esercitati secondo le modalità e i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte; sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
8. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.
9. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
11. I Consiglieri Comunali, per fini di solidarietà, hanno facoltà di rinunciare al gettone di presenza. In tale caso sarà il Consiglio Comunale a deliberare la destinazione delle somme accantonate.
Art. 19 - Cessazione dalla carica di consigliere
1. I consiglieri comunali cessano dalla carica:
a) per scadenza naturale o eccezionale del mandato;
b) per morte;
c) per decandenza a causa della perdita delle condizioni di eleggibilità, impedimenti, incompatibilità e incapacità, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
d) per decadenza a causa del mancato intervento, senza giustificato motivo, ad un numero di tre sedute consecutive;
e) per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Consiglio Comunale e che, una volta assunte al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
f) In tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
2. La decadenza di cui al punto d) del comma che precede deve essere deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione palese; la seduta relativa deve tenersi dopo giorni 15 dalla notifica della proposta di decadenza al Consigliere interessato, con facoltà. Di quest’ultimo di far valere le proprie giustificazioni nella stessa seduta;Art. 20 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri
1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. La surroga, nel caso di dimissioni, deve avvenire nei termini di legge; non si fa luogo alla surroga solo qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei casi e nei modi di legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione senza alcun provvedimento formale.
5. Qualora alla sospensione sopravvenga la decadenza si procede alla surroga.
Art. 21 - Prima adunanza e convocazione
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo- eletto entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. In caso di mancata convocazione nel termine suddetto, provvede il Prefetto in via sostitutiva.
2. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
3. Il Sindaco, davanti al Consiglio, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Dopo la convalida, il Sindaco comunica al Consiglio l’intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.
Art. 22 - Linee programmatiche
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla prima adunanza consiliare come prevista dall’articolo precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La suddetta relazione deve essere depositata a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare e può essere integrata con indicazioni dei Consiglieri da far pervenire almeno 24 ore prima della seduta medesima.
3. Nella seduta consiliare dedicata al bilancio di previsione, prima del suo esame, il Sindaco, sentita la Giunta, relaziona sulla attuazione delle linee programmatiche e sul loro eventuale aggiornamento, con atto da depositarsi, a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare relativa, integrabile con indicazioni dei Consiglieri da far pervenire almeno 24 ore prima della seduta medesima.
4. Il Consiglio è chiamato a votare su detta relazione ed eventuali integrazioni, la cui approvazione impegnerà l’organo esecutivo all’attuazione.
5. L’attività del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e dei responsabili apicali deve ispirarsi alle linee programmatiche.
Art. 23 - Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che stabilisce anche l’ordine del giorno della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei mesi tempi e nei modi previsti dalla legge.
3. Esso è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco che è, altresì, tenuto a convocarlo su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest’ultimo caso, l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni proposte.
4. In caso di argomenti che esulano palesemente dalla competenza del Consiglio il Sindaco non è tenuto alla convocazione, ma è tenuto a dare adeguata motivazione.
5. Per le modalità di convocazione - anche per i casi d’urgenza - si applicano le norme di legge vigenti.
6. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e modi previsti dalla legge.
Art. 24 - Adunanze e deliberazioni
1. Il Consiglio Comunale non può deliberare, se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco a suo sostituto, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.
2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell’adunanza, è sufficiente l’intervento di almeno quattro dei consiglieri.
3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 9
4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano la votazione segreta.
6. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta, disciplina quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto; esso è approvato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti; possono partecipare i funzionari dipendenti preposti ai settori di attività amministrative cui la seduta è connessa, nonché gli assessori non facenti parte del Consiglio.
Art. 25 - Commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, ai Sensi della normativa vigente.
2. Apposito regolamento disciplina il loro numero, le forme di pubblicità dei lavori, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.
3. Il Consiglio può stabilire che, per determinati atti, siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all’approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.
4. La presidenza di eventuali Commissioni Consiliari di controllo e/o di garanzia spetta alle opposizioni;
Art. 26 - Commissione di indagine
1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull’operato dell’amministrazione, le quali possono essere autorizzate ad avvalersi anche dell’ausilio di professionisti esterni.
2. La commissione d’indagine ha diritto d’accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l’indagine da svolgere, ha facoltà di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, del personale nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate e deve concludere i suoi lavori con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.
3. La commissione, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni dalla sua istituzione, procede all’elezione di un suo presidente, tra i Consiglieri di opposizione;
4. Il funzionamento della Commissione, i tempi e i modi del suo operato sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 27 - Attività ispettiva
1. I consiglieri possono svolgere attività di sindacato ispettivo, presentando al Sindaco o agli assessori da lui delegati circostanziate istanze scritte su fatti o questioni particolari.
2. In ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all’assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle istanze dei consiglieri.
3. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della discussione su interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 28 - Indirizzi per le nomine
1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei 15 giorni successivi a quella di approvazione delle linèe programmatiche, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.Art. 29 - Scioglimento e sospensione del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto o sospeso solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.Art. 30 - La Giunta Comunale
1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso le deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal vice Sindaco o in sua assenza dall’assessore più anziano.
Art. 31 - Competenze della Giunta
1. La Giunta compie gli atti di amministrazione ed adotta i provvedimenti e le determinazioni che non siano riservati, dalla legge, e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili di servizio, del Consiglio.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, consistente: nell’approvare proposte di deliberazione in materie riservate al Consiglio; nel formulare proposte relative all’assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio, soggetti a termini di legge; nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco convochi, su particolari questioni, il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 22, comma 30
Art. 32 - Nomina e composizione della Giunta
1. La Giunta è composta, oltre che dal Sindaco, da un numero massimo di quattro Assessori, tra cui il vice Sindaco. 2. Il Sindaco nomina il vice Sindaco e gli assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, a cui dà comunicazione della nomina nella prima seduta successiva alla elezione. 3. Possono essere nominati assessori anche cittadini esterni al Consiglio purché siano in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali. 4. Gli assessori, se hanno ricevuto espressa delega alla firma da parte del Sindaco e sempre che l’obbligo della firma non sia assegnato dalla legge, dallo statuto o da regolamento ad altro ente o responsabile di servizio, firmano gli atti di loro competenza.Art. 33 - Requisiti del vice Sindaco e degli assessori
1. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco e di assessori devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti per legge; b) non essere coniuge, discendente o ascendente, parente o affine del Sindaco entro il 3° grado; c) non avere ricoperto nei due mandati immediatamente precedenti la carica di Sindaco.Art. 34 - Verifica delle condizioni
1. La Giunta nella sua prima riunione, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni del vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.Art.35 - Revoca e sostituzione degli assessori
1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca unitamente al nominativo dei nuovi assessori. La discussione sulle comunicazioni del Sindaco non dà luogo a voto consiliare. Il Sindaco può allo stesso modo sostituire gli assessori dimissionari, rimossi, decaduti, deceduti.Art. 36 - Attività e funzionamento della Giunta
1. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni.
2. A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate di settori omogenei e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo, controllo e sovraintendenza degli stessi.
3. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della stessa e individualmente degli atti emanati dell’ambito delle rispettive competenze.
4. La procedura per la formulazione delle deliberazioni della Giunta è stabilita nell’apposito regolamento.
Art. 37 - Adunanze e deliberazioni
1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta. 2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Alle sedute della Giunta può essere richiesto l’intervento del revisore dei conti, nonché dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.
4. Ogni provvedimento amministrativo giuntale deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della deliberazione adottata, salvo casi particolari espressamente previsti per legge.
5. Alle sedute della Giunta partecipa obbligatoriamente il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuite gli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Il Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.
Art. 38 - Durata in carica
1. La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica, sino all’elezione del nuovo Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge.Art. 39 - Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto a suffragio diretto secondo le norme di legge ed è membro del Consiglio e della Giunta.
2. Esso è l’organo responsabile dell’amministrazione e del Comune sia dal punto di vista politico, sia da quello amministrativo.
Art. 40 - Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, oltre a presiedere il Consiglio e la Giunta ed a nominare quest’ultima, rappresenta il Comune nella sua totalità e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti, avvalendosi, in particolare, della collaborazione del Segretario e dei dipendenti dirigenti o, ove mancassero, dei dipendenti apicali (responsabili degli uffici e dei servizi).
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto, e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Al Sindaco compete, altresì, nell’ambito della disciplina statale e regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, emanare criteri generali, anche concertati con le parti sociali, sugli orari e sulle deroghe agli obblighi di chiusura degli esercizi commerciali, nonché d’intesa con i responsabili coordinare gli orari dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, può modificare tali orari.
4. Il Sindaco provvede, nei modi e termini di legge, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il Sindaco, per esigenze cui l’Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione della Giunta della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, dandone opportuna pubblicità.
7. Provvede all’osservanza dei regolamenti, d’intesa con gli assessori preposti.
Art. 41 - Attribuzioni quale ufficiale di governo
1. Il Sindaco sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a tali servizi;
b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di calamità naturali;
c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone le autorità competenti;
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia edilizia, sicurezza, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
Art. 42 - Poteri di delega
1. Il Sindaco, ove lo ritenga, delega una o più delle sue competenze ed attribuzioni, non riservategli in maniera esclusiva, ai singoli assessori.
2. Può, altresì, delegare la formazione e la sottoscrizione di specifici atti al Segretario comunale e ai dipendenti, giuridicamente idonei.
Art. 43 - Giuramento e distintivo
1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.
Art. 44 - Assenza o impedimenti temporanei del Sindaco
1. Il vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco in caso di impossibilità temporanea dello stesso di qualsiasi natura. 2. Gli assessori in caso di assenza, impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco e del vice Sindaco secondo l’ordine di anzianità anagrafica.Art. 45 - Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, calcolati come per legge e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio.
Art. 46 - Dimissioni e cessazione dalla carica
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino ad allora, le finzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Le dimissioni, presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
PARTE TERZA - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 47 - Istituti di partecipazione
1. Sono istituti di partecipazione: a) l’iniziativa popolare; b) gli organismi di partecipazione e consultazione; c) il referendum; d) la partecipazione al procedimento amministrativo; e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi; f) l’azione popolare; g) il difensore, civico.Sez. I
Art. 48 - L’iniziativa popolare
1. Tutti i cittadini, i consigli circoscrizionali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell’assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale. 2. Possono rivolgere, altresì, istanze, petizioni, interrogazioni per chiedere provvedimenti o prospettare esigenze di comuni necessità e di tutela di interessi collettivi. 3. Specifico regolamento prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni ed interrogazioni.Sez. II
Art. 49 - Organismi di partecipazione e consultazione
1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione al fine di consentire l’effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell’attività amministrativa. 2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale. 3. Il Comune, sempre per favorire la partecipazione, può istituire commissioni miste o esterne in qualsiasi materia di pubblico interesse. 4. Il Comune può deliberare altre forme di partecipazione e consultazione di particolari categorie o settori della comunità, su questioni sia di lorointeresse, sia di interesse generale. 5. Apposito regolamento stabilisce modalità e termini per la formazione e l’esercizio di tali istituti.Art. 50 - Commissione pari opportunità
1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne, il Comune istituisce, con apposito regolamento, una commissione per le pari opportunità, che può essere composta anche da membri esterni al Consiglio Comunale.Sez. III
Art. 51 - Il referendum
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o un decimo del corpo elettorale possono richiedere l’indizione di referendum consultivi, e propositivi in materie di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale. 2. Il referendum è indetto dal Sindaco entro tre mesi dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta del corpo elettorale. 3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi. 4. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all’esito degli stessi, gli organi comunali competenti devono deliberare sull’oggetto dei referendum. 5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica delle regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum.Art. 52 - Limiti al referendum
1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni. 2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari. 3. Così come non è ammesso sulle seguenti ulteriori materie: a) nomina designazione e revoca di organi e rappresentanti; b) stato giuridico ed economico del personale; c) assunzione di mutui, acquisti, alienazioni, permute, appalti. 4. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno. 5. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall’attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.Sez. IV
Art. 53 - Diritto di partecipazione
1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare, con le modalità e le eccezioni previste dalla normativa vigente, l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge devono intervenirvi. 2. La notizia dell’inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento. 3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, comunque coinvolti. 4. Tutti i soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento di presentare, nei modi e termini di legge, memorie scritte, istanze, osservazioni; proposte e documenti.Art. 54 - Comunicazione
1. La notizia dell’avvio del procedimento si trasmette mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati: a) l’oggetto del procedimento promosso; b) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma, debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.Art. 55 – Accordi, recessi e controversie
1. In accoglimento di osservazione e proposte, presentate a norma dell’art. 50, comma 4°, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse e con le modalità previste dal regolamento, possono concludersi accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti; ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi dei provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione può precedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.Art. 56 - Limiti al diritto di partecipazione
1. Le disposizione contenute nella presente sezione non si applicano nei confronti dell’attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li riguardano. 3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinati dal relativo regolamento.Sez. V
Art. 57 - Diritto di accesso
1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento. 2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione scritta, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti e di aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi. 4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo. 5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai portatori di pubblici interessi, l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.Art. 58 - Limiti al diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata decisione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti che ne vieti la diffusione, in quanto pregiudizievole della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
2. Il relativo regolamentò specifica ed individua le categorie di documenti sottratti all’accesso per le esigenze di cui al precedente comma.
Art. 59 - Diritto all’informazione
1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell’ambito dei principi generali fissati dal presente statuto, il regolamento stabilisce particolari forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all’Albo Pretorio ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini, nel rispetto delle norme sulla privacy.
3. Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l’accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell’Ente, nonché all’attività amministrativa ed, in particolare, all’esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l’Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, délle raccolte della “Gazzetta Ufficiale”, del “Bollettino Ufficiale”, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
Sez. VI
Art. 60 - Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
2. Le azioni risarcitorie spettanti al Comune, conseguenti a danno ambientale, possono essere esercitate dalle associazioni di protezione ambientale, nei modi ed alle condizioni di legge.
Sez. VII
Art. 61 - Difensore civico
1. Il Comune può istituire l’ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge, un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Istituzione, durata, prerogative, modalità e termini di funzionamento, saranno disciplinate dalla legge e da un apposito regolamento.
PARTE QUARTA - MODIFICHE TERRITORIALI, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 62 - Modifiche territoriali
1. Il Comune, nelle forme previste dalle leggi, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.Art. 63 - Forme associative e di cooperazione
1. Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un’opera pubblica o per interventi, opere e programmi, coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare nei modi previsti dalla legge i seguenti strumenti:PARTE QUINTA - ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 64 - Principi generali
1. L’attività amministrativa del Comune è ispirata ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, riservando, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, agli organi elettivi e quella gestionale amministrativa alla sfera burocratica, per l’attuazione degli obiettivi secondo termini di efficienza ed efficacia dell’azione, nonché di produttività. 2. Nell’azione amministrativa e nell’organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, il Comune assicura lo snellimento e la semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell’organizzazione e dei servizi.Sez. I
Art. 65 - Attività normativa regolamentare
1. Nel rispetto dei principi fissati dall’ordinamento statale, regionale e dal presente Statuto, i regolamenti sono di norma adottati dal Consiglio Comunale, con esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all’adozione della Giunta Comunale, previo esame della Commissione di valutazione. 2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. La prima dopo l’adozione della deliberazione approvativa da parte dell’organo competente. La seconda dopo l’espletamento del controllo e le eventuali approvazioni od omologazioni previste dalle leggi vigenti.Sez. II
Art. 66 - Ordinamento generale degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con il presente Statuto e con la legge, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Tale ordinamento deve, tra l’altro:
a) separare nettamente le funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, garantendo, al contempo, una corretta relazione ed un puntuale coordinamento tra sfera politica e burocratica;
b) disciplinare le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
c) articolare gli uffici per funzioni omogenee, con aggregazioni di funzioni e servizi in strutture unitarie permanenti e temporanee;
d) attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.
e) prevedere strumenti atti a verificare la realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse e delle finanze e dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché a verificare l’attività svolta e i risultati conseguiti da ciascun responsabile dei servizi.
Art. 67 - Direttore generale
1. Il Comune, in convenzione con altri comuni, in base alle modalità previste dalla normativa vigente e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può assumere un direttore generale, i! quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2. Il direttore generale può essere revocato nei modi previsti dalla legge e, comunque, la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
3. Qualora il Comune non si avvalga del direttore generale, le relative funzioni, disciplinate dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere conferite dal sindaco al Segretario comunale.
Art. 68 - Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ne coordina l’attività.
3. Ed inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Art. 69 - Attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. Nei limiti dei compiti attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi ex art. 64, comma 2°, lettera d) spettano agli stessi:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, nei limiti previsti dalla legge;
g) le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di Conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti da! presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
2. Qualora i responsabili per incompatibilità, carenza di qualifica, assenza, impedimento, siano impossibilitati a svolgere alcuni dei compiti suddetti, gli stessi sono svolti dal Segretario comunale.
Art. 70 - Responsabilità
1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello stato, il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi, nell’ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure propositive ed attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.Sez. I
Art. 71 - Forma di gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale, nell’ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti: l’istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l’organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l’eventuale capitale in dotazione.
Sez. II
Art. 72 - Indirizzo, vigilanza e controllo
1. Il Comune esercita sulle società per azioni ed a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, anche attraverso l’approvazione dei loro atti procedimentali.
2. Spetta ancora al Consiglio Comunale:
a) l’approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni;
b) l’approvazione dei piani-programma nonché di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
c) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
d) l’approvazione dei conti consuntivi, relativi ad aziende ed istituzioni.
3. Con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.
4. I consuntivi degli enti ed aziende dipendenti sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.
Art. 73 - Nomina e revoca rappresentanti
1. Spetta al Sindaco, ex art. 27, la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, mentre il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti ad esso espressamente riservati dalla legge.
2. Nella nomina dei rappresentanti effettuata dal Consiglio è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
3. La revoca dei siògoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire solo per ragioni di pubblico interesse.
4. Per la disciplina della nomina, designazione, revoca e sostituzione dei rappresentanti del Comune negli enti ed aziende dipendenti si applicano, inoltre, le norme previste dalla legge, dal presente Statuto e dall’apposito regolamento.
PARTE SESTA - FINANZA E CONTABILITÀ
Sez. I
Art. 74 - Demanio e patrimonio
1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.
Sez. II
Art.75 - Tributi comunali
1. Nell’ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Nell’ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
Art. 76 - Entrate del Comune
1. Le entrate del Comune sono costituite:
a) da entrate proprie;
b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
d) da trasferimenti erariali;
e) da trasferimenti regionali;
f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) da risorse per investimenti;
h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.
Sez. I
Art. 77 - Bilancio e programmazione
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. La Giunta propone al Consiglio il bilancio di previsione per l’anno successivo.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.
4. Il bilancio e gli atti allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Il Consiglio Comunale, nei termini di legge, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario. A maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sia in prima che in seconda convocazione.
6. I bilanci degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
7. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
8. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Art. 78 - Conto consuntivo
1. La Giunta propone al Consiglio il conto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente
2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione del revisore che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Il Consiglio Comunale entro il trenta giugno delibera il conto consuntivo.
6. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.
Sez. II
Art. 79 - Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
2. Il revisore dura in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell’atto di nomina, non è revocabile, salvo quanto eventualmente disposto dal regolamento di cui all’ultimo comma, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.
4. Può intervenire alle riunioni di Giunta se richiesto dal Sindaco.
5. Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.
6. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Risponde della verità delle sue attestazioni, adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario, osserva le norme del regolamento di contabilità e svolge le funzioni e i compiti attribuitigli dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Art. 80 - Controllo di gestione
1. Il revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali.
2. Il revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
3. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-finanziaria ne riferisce immediatamente al Consiglio.
4. I regolamenti di contabilità e sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplinano ulteriori modalità di verifica di gestione economico, finanziaria, amministrativa al fine di consentire al Consiglio ed alla Giunta una effettiva valutazione dei risultati finanziari in relazione agli obiettivi fissati.
5. Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute, la redazione dei processi verbali, l’indennità da corrispondere al revisore e quant’altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno dell’Ente.
6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i momenti di coordinamento del controllo sull’attività amministrativa e su quella di gestione contabile-finanziaria dell’Ente.
Art. 81 - Contratti
1. La stipulazione dei contratti, salvo i casi previsti dalla legge, deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
PARTE SETTIMA - MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 82 - Approvazione statuto
1. Lo statuto è deliberato, nella sua interezza normativa, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella predetta ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.Art. 83 - Revisione ed abrogazione dello statuto
1. La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l’approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
3. L’iniziativa di revisione non può prevedersi se non siano trascorsi sei mesi dall’approvazione dell’ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.
4. La revisione e l’abrogazione devono essere precedute dal parere della Commissione competente.
Art. 84 - Disposizioni finali
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio Comunale.
Comune di Cannole - Via Roma n.55 C.A.P.73020 - Telefono 0836 318007 - Fax 0836/318954